ASSOCIAZIONEDS59-Orienta
Indice:
- art. 1 – Costituzione e sede
- art. 2 – Scopo sociale
- art. 3 – Attività
- art. 4 – Associati e vita associativa
- art. 5 – Adesione e quota associativa
- art. 6 – Diritti e doveri dei soci
- art. 7 – Decadenza, esclusione e rinuncia
- art. 8 – Organi dell’Associazione
- art. 9 – Assemblea
- art. 10 – Validità della convocazione dell’Assemblea
- art. 11 – Diritto di voto
- art. 12 – Deliberazioni dell’Assemblea
- art. 13 – Consiglio Direttivo
- art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo
- art. 15 – Il Presidente e il Vice Presidente
- art. 16 – Il Segretario
- art. 17 – Rendiconti, consuntivi e preventivi – Esercizio finanziario
- art. 18 – Finanziamento dell’Associazione
- art. 19 – Patrimonio dell’associazione
- art. 20 – Scioglimento
COSTITUZIONE E SEDE
Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
- È costituita l’Associazione denominata “DS59-Orienta” con sede in Trezzo sull’Adda, al-l’indirizzo risultante dall’atto costitutivo, indirizzo che potrà essere modificato con decisione del Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà avere ulteriori Sedi distaccate presso le persone giuridiche facenti parte dell’Associazione, siano essi Comuni, Istituzioni Scolastiche, Aziende o Enti vari. Il trasferimento dell’indirizzo della Sede non comporta modifica statutaria
- L’Associazione nasce per dare continuità alle attività del Distretto Scolastico 59 della Regione Lombardia, con sede in Trezzo sull’Adda
- L’Associazione fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità sociali
SCOPO SOCIALE E ATTIVITA’
Art. 2 – SCOPO SOCIALE
- L’Associazione ha come scopi statutari le attività di seguito descritte e rivolte agli stu-denti, agli adulti siano essi lavoratori occupati o in cerca di lavoro, ad Associazioni, a Società, ad Aziende e ad Enti vari:
- Istruzione e formazione scolastica e professionale, per studenti e adulti;
- Istruzione e formazione per Associazioni, Società, Aziende ed Enti vari ;
- Orientamento e riorientamento scolastico e professionale per studenti;
- Orientamento e riorientamento professionale per adulti;
- Servizi di assistenza scolastica ed educativa;
- Interventi per ridurre la dispersione scolastica;
- Servizi di supporto nella ricerca di attività lavorative per studenti e adulti;
- Servizi di supporto nella ricerca di lavoratori per Società, Aziende ed Enti vari;
- Servizi di supporto per l’inserimento lavorativo per studenti e adulti
- Servizi di supporto per l’inserimento lavorativo in Società, Aziende ed Enti vari;
- Attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;
- Servizi di assistenza socio-psico-pedagogica per studenti e lavoratori;
- Potenziamento delle attività culturali per studenti e adulti;
- Forme particolari di sostegno per i portatori di handicap;
- Attività di sperimentazione scolastica e professionale;
- Promozione sociale verso gli associati e verso terzi.
- E’ escluso dagli scopi dell’Associazione ogni e qualsiasi finalità di lucro.
- Dette attività sono da ritenersi non commerciali a tutti gli effetti fiscali, ai sensi della nor-mativa vigente
Art. 3 – ATTIVITA’
- La partecipazione alle attività svolte dall’Associazione è libera e aperta a tutti i Soci.
- L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.
- L’Associazione mantiene ed estende contatti con Aziende, Enti, Scuole, Comunità e, più in generale con ambienti di lavoro mediante delegati opportunamente scelti i quali, sensibili al problema della funzione dell’attività di istruzione, formazione, orientamento, riorientamento e promozione sociale, provvedono alla diffusione dell’attività svolta dal-l’Associazione stessa.
- È fatto assoluto divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto.
ASSOCIATI E QUOTE
Art. 4 – ASSOCIATI E VITA ASSOCIATIVA
- L’Associazione è composta di Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Ordinari e Soci Sostenitori i quali possono essere persone fisiche, giuridiche o altri Enti. Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione. I Soci Fondatori sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione; la loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità. I Soci Onorari sono gli attuali Consiglieri del Distretto Scolastico 59 di Trezzo sull’Adda, non Soci Fondatori,che lo richiedano e coloro che abbiano reso un servizio meritorio nel perseguimento dello Scopo Sociale e si siano distinti per il sostegno all’Associazio-ne; la loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità.
- Il numero dei Soci è illimitato; qualunque persona fisica, giuridica o altro ente può aderire all’Associazione. Le persone giuridiche ed altri Enti nomineranno un loro rappresentante che avrà tutti i poteri spettanti ad ogni singolo Socio.
- Per essere ammessi all’Associazione è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
- per le persone fisiche indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- per le persone giuridiche indicare nome, tipologia e sede, nonché nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza del rappresentante;
- dichiarare di attenersi alle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
- Tutti i soci hanno diritto all’elettorato attivo e passivo ed è esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, sia in relazione alla categoria di appartenenza, sia in funzione di un’eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa. In ogni caso, è richiesto al Socio di partecipare attivamente alla vita associativa, nei limiti delle sue disponibilità e propensioni. Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore dell’Associazione devono essere svolte gratuitamente; non costituisce retribuzione il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’attività associativa.
- Tutti i soci hanno uguali diritti; in particolare nessun socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri soci in funzione:
a) di una sua più intensa partecipazione alla vita associativa rispetto ad altri Soci;
b) di eventuali versamenti di contributi supplementari;
c) dell’aver messo a disposizione dell’Associazione beni propri di varia natura in modo temporaneo o permanente.
Art. 5 – ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA
- L’accettazione della domanda di ammissione dà diritto a far parte dell’Associazione.
- E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione il ratificare tale ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.
- I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota di iscrizione e delle eventuali quote annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese quelle relative ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile ne’ per atto tra vivi ne’ per mortis causa.
Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- I Soci hanno diritto di partecipare alle manifestazioni indette dall’Associazione.
- Il Socio ha il dovere di sostenere l’Associazione in tutte le sue manifestazioni.
- Il Socio ha il dovere di tenere un comportamento consono allo spirito dello Statuto e delle linee programmatiche emanate.
- Il Consiglio Direttivo può stabilire e concedere il rimborso delle spese sostenute da Soci o Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell’Associazione.
- Nell’ipotesi in cui l’Associazione dovesse promuovere iniziative che comportino più in-tense attività e/o rapporti di collaborazione con l’Associazione da parte di Associati o Consiglieri, queste saranno regolamentate da specifiche convenzioni che definiranno l’aspetto economico dei rispettivi impegni.
Art. 7 – DECADENZA, ESCLUSIONE E RINUNCIA
- Le cause di esclusione e/o di decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che dovrà redigere apposita relazione motivata.
- L’esclusione e/o la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto segreto.
- L’esclusione e/o la decadenza del socio deve aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:
- quando i Soci non abbiano rispettato le disposizioni del presente Statuto, i regola-menti interni o le deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando i Soci si rendano morosi nel pagamento della quota d’iscrizione o delle quote sociali senza giustificato motivo;
- ove i Soci, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- I soci esclusi per morosità potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci.
- Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata.
- Il Socio decaduto, receduto od escluso non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all’Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione .
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.
Art. 9 – ASSEMBLEA
- L’Assemblea dei Soci è organo sovrano per qualunque decisione circa l’indirizzo dell’attività sociale dell’Associazione nonché per le modifiche all’atto costitutivo.
- L’Assemblea, composta da tutti i Soci, è ordinaria o straordinaria.
- I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- approvare il Rendiconto Economico e Finanziario annuale ed altri eventuali docu-menti contabili;
- richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora si ravvisino irregolarità nella gestione dell’Associazione;
- eleggere i membri designati a ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo;
- eleggere la commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- discutere ed analizzare le attività sociali svolte nell’anno precedente ed approvare le eventuali proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell’attività sociale stessa;
- approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- 4. I compiti dell’Assemblea straordinaria sono:
- approvare modifiche statutarie;
- deliberare l’acquisto di beni immobili, mobili registrati ovvero il rilascio di garanzie;
- deliberare lo scioglimento del Associazione;
- deliberare quant’altro non di competenza dell’Assemblea ordinaria
Art. 10 – VALIDITA’ DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
- L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta all’anno in sede ordinaria per l’approvazione dei rendiconti.
- L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa.
- L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo successivo. L’Assemblea ordinaria può altresì essere convocata dal Consi-glio Direttivo quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un decimo di tutti i Soci.
- L’Assemblea straordinaria può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un quinto di tutti i Soci. L’As-semblea dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui ne viene richiesta la convocazione.
- La convocazione dell’Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è effettuata con avviso personale scritto da inviare a ciascun Socio, tramite posta, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La convocazione deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea.
- Le assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie sono valide in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione, purché l’ora della seconda convocazione sia fissata a distanza di almeno un’ora da quella della prima convocazione.
- L’Assemblea straordinaria convocata per modificare lo Statuto o per sciogliere l’Asso-ciazione è valida se deliberano favorevolmente i tre quinti dei presenti con diritto di voto.
Art. 11 – DIRITTO DI VOTO
- Hanno diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci maggiorenni che all’atto dell’Assemblea risultano iscritti da almeno quindici giorni.
- La partecipazione alle Assemblee è ammessa mediante delega scritta rilasciata da un socio ad un altro socio.
- Ogni socio delegato non può rappresentare più di 3 deleganti.
Art. 12 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
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- 1. Per le votazioni nelle Assemblee si procederà con il sistema del voto per testa ovvero “una testa – un voto”, principio contenuto nell’art. 2532 c. 2 C.C. , a prescindere quindi dal valore della quota associativa.
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- 2. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano; la votazione sarà indetta a scrutinio se-greto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei votanti presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione sarà comunque tenuta a scrutinio segreto;
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- 3. Le deliberazioni sia in sede ordinaria che straordinaria vengono assunte a maggioranza dei votanti presenti.
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- 4. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie o allo scioglimento del Associazione vengono assunte con il voto favorevole dei tre quinti dei votanti presenti.
- 5. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono iscritte su apposito libro dei verbali.
Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 Consiglieri eletti fra i soci.
- Ciascun Socio di maggiore età, iscritto all’Associazione da almeno novanta giorni, può essere liberamente eletto alla carica di Consigliere dell’Associazione.
- I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente; la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata telefonicamente o per posta o a mezzo di strumenti telematici (fax o posta elettronica, sms, …).
- Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, compreso il Presidente.
- Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, il vice Presidente e il Segretario.
- Il Consiglio elegge altresì nel suo interno un Cassiere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- Le dimissioni di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell’intero Consiglio. Il Consiglio può cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.
Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 90 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.
- Sono compiti del Consiglio Direttivo in particolare:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere i bilanci;
- formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del Associazione;
- predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario annuale e ogni altro documento contabile relativo all’attività svolta, da presentare all’Assemblea ordinaria;
- deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- predisporre eventuali regolamenti interni;
- deliberare circa l’ammissione, il recesso o la decadenza dei Soci;
- altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’Associazione;
Art. 15 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
- Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo.
- Nell’esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di com-missioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione.
- Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dal Associazione.
Art. 16 – IL SEGRETARIO
Il Segretario:
- provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti l’attività economica dell’Associazione;
- cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la corretta tenuta contabile e legale;
- si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza, provvede alla tenuta del libro soci tenendone aggiornato lo schedario;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle Assemblee degli associati, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 17 – RENDICONTI CONSUNTIVI E PREVENTIVI – ESERCIZIO FINANZIARIO
- Il Segretario provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo.
- Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le en-trate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi di cui all’art.19.
- Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all’ap-provazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci; al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle risultanze contabili.
- Il rendiconto deve essere approvato entro 3 mesi dal termine dell’anno solare cui si riferisce il rendiconto stesso.
- Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.
- L’Assemblea delibera la predisposizione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall’attività svolta dal Associazione, ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno. La redazione del preventivo è a cura del Consiglio Direttivo e del Segretario.
- L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, salvo il caso di scioglimento dell’Asso-ciazione.
Art. 18 – FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell’Associazione sono le seguenti:
- quote ordinarie e volontarie dei Soci;
- entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- erogazioni e contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, dalla Comunità Europea e di altri Enti Pubblici e/o Privati;
- entrate derivanti dalle attività esercitate, i cui proventi devono essere utilizzati per fi-nanziare l’attività istituzionale principale.
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Art. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate derivanti dalle contribuzioni dei Soci Fondatori versate alla costituzione dell’Associazione, dalle altre entrate di cui al-l’art.18 e dai beni e diritti che, con le entrate, sono stati acquistati o acquisiti per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 20 – SCIOGLIMENTO
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto.
- L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
- In caso di scioglimento del Associazione, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.